Glossario Termini Assicurazione
2. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
3. ARBITRATO
4. ASSICURATO
5. ASSICURATORE
6.ASSICURAZIONE
7.ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
8.ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO RELATIVO
9.ASSICURAZIONE A VALORE INTERO
10.ASSICURAZIONE ASSISTENZA
11.ASSICURAZIONE CAUZIONI
12.ASSICURAZIONE DEL CREDITO
13.ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE GENERALE
14. ASSICURAZIONE DELLA TUTELA GIUDIZIARIA
15.ASSICURAZIONE DI SECONDO RISCHIO
16.ASSICURAZIONE FURTO
17. ASSICURAZIONE INCENDIO
18. ASSICURAZIONE INFORTUNI
20. ASSICURAZIONE KASKO
21. ASSICURAZIONE MALATTIA
22. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA RC AUTO
31. Bancassicurazione
32. Beneficiario
33. Bonus-malus
34. Broker
35. Capitale assicurato
36. Capitalizzazione
37. Carenza
38. Caricamenti
40. Certificato di assicurazione
41. Coassicurazione
42. Comunicazione commerciale
43. Condizioni generali di assicurazione
44. Condizioni particolari
45. Constatazione amichevole di incidente
46. Consumatore
47. Contraente
48. Contrassegno
49. Contratto di assicurazione
50. Contratto di assicurazione "in linea"
51. Controassicurazione
52. Convenzione Indennizzo Diretto (CID)53. Cookie
57. Dati a carattere personale
61. Dichiarazioni precontrattuali
64. Estensione territoriale
65. Fondi pension
66.Fondo di garanzia per le vittime della strada
67. Forme pensionistiche individuali
68.Franchigia assoluta
Fonte: Ania
Tecnico commerciale che con la propria competenza svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'attività di promozione e vendita in campo assicurativo per il pubblico.
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2. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Se dopo che la stipula del contratto di assicurazione, accadono eventi che aumentano la probabilita' del verificarsi del rischio.Di conseguenza si avrà un presumibile aumento del premio.
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3. ARBITRATO
Procedimento di risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra assicurato ed assicuratore.
Il termine extragiudiziale significa effettuare un tentativo di conciliazione della controversia senza finire in Tribunale.
L' arbitrato prevede l' incarico professionisti da parte di ogni parte della controversia al fine di tutelare le nostre ragioni.
Sarà poi un terzo professionista a mediare tra i professionisti per raggiungere un accordo.
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4. ASSICURATO
Genericamente è il contrattore dell' assicurazione non necessariamente il proprietario del veicolo o il conducente abituale del veicolo.
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5. ASSICURATORE
Genericamente è l' offerente del contratto di assicurazione.
Termine utilizzato per riferirsi a quell’insieme di rapporti che possono intercorrere tra banche e imprese di assicurazione sia dal punto di vista degli assetti societari che relativamente alla creazione di sistemi distributivi integrati. Con riguardo a quest’ultimo aspetto assume spiccata rilevanza la vendita di prodotti assicurativi attraverso sportelli bancari.UP
6. ASSICURAZIONE
Operazione con cui un soggetto (assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli e' esposto (naturalmente o per disposizione di legge).
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7. ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di assicurazione per la quale l
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8. ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO RELATIVO
Forma di assicurazione per la quale devono essere indicati in polizza sia il valore assicurato, che rappresenta il massimo dell’indennizzo ottenibile dall’assicuratore, sia il valore delle cose assicurate (valore assicurabile). Se, al momento del sinistro, il valore dei beni assicurati risulta superiore al valore a questo titolo dichiarato in polizza, l’indennizzo viene ridotto secondo la regola proporzionale.
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9. ASSICURAZIONE A VALORE INTERO
Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati (valore assicurabile). Nel caso in cui quest’ultimo sia superiore al primo si ha sottoassicurazione, si applica la regola proporzionale, per cui l’assicuratore indennizza il danno solo in parte in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore assicurabile.
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10. ASSICURAZIONE ASSISTENZA
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a mettere a immediata disposizione dell’assicurato un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito (guasto meccanico all’auto, infortunio all’estero, ecc.). L’aiuto può consistere nella prestazione di un servizio o nella corresponsione di una somma di denaro
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11. ASSICURAZIONE CAUZIONI
contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a indennizzare – nei limiti della somma garantita - un terzo (beneficiario) nel caso in cui l’assicurato non adempia gli obblighi previsti da un contratto o da una norma, successivamente rivalendosi verso l’assicurato stesso. L’assicurazione cauzioni svolge la medesima funzione giuridico-economica delle cauzioni in denaro e delle fideiussioni bancarie.
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12. ASSICURAZIONE DEL CREDITO
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a coprire il rischio dell’insolvenza qualora un debitore dell’assicurato non adempia al pagamento del debito alla scadenza stabilita.
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13. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE GENERALE
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a tenere indenne l’assicurato di quanto questi debba pagare, in quanto responsabile per legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l’assicurazione. I rischi della responsabilità civile sono numerosi e possono riguardare : la proprietà di un fabbricato, l’attività professionale, la responsabilità del datore di lavoro (RCT/O), la responsabilità per l’inquinamento, etc..
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14. ASSICURAZIONE DELLA TUTELA GIUDIZIARIA
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a rimborsare all’assicurato le spese necessarie per la tutela, giudiziale o stragiudiziale, dei diritti dell’assicurato stesso nei confronti di un terzo. Rientrano nelle spese rimborsabili, tra le altre, quelle di consulenza e assistenza legale nonché, se necessarie, quelle sostenute per l’intervento di un avvocato e quelle processuali.
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15. ASSICURAZIONE DI SECONDO RISCHIO
Contratto di assicurazione contro i danni complementare ad altra garanzia assicurativa, nel senso che l’assicurazione di secondo rischio è operante solo per la parte di danno che supera l’indennizzo dovuto dal primo assicuratore.
16. ASSICURAZIONE FURTO
Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a indennizzare l'assicurato per i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate.
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17. ASSICURAZIONE INCENDIO
Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a indennizzare l'assicurato per i danni materiali e diretti derivanti dall'incendio delle cose assicurate.В Assicurazioni
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18. ASSICURAZIONE INFORTUNI
Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a garantire all'assicurato l'indennizzo dei danni conseguenti ad un infortunio, dal quale derivi un'invalidità permanente e un'inabilità temporanea a svolgere un'attività lavorativa oppure la morte.
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20. ASSICURAZIONE KASKO
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a indennizzare l’assicurato per i cosiddetti "guasti accidentali", ossia i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, uscita di strada non dovuti alla responsabilità di terzi. Possono essere compresi nella garanzia anche i danni dovuti ad atti vandalici o ad eventi atmosferici.
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21. ASSICURAZIONE MALATTIA
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a rimborsare i costi sostenuti dall’assicurato in conseguenza di ricovero o intervento chirurgico dovuti a malattia o infortunio, ovvero in conseguenza di visite specialistiche o esami diagnostici, oppure a garantire all’assicurato l’indennizzo dei danni conseguenti ad una malattia dalla quale derivi un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea a svolgere un’attività lavorativa.
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22. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA RC AUTO
Contratto di assicurazione obbligatoria per tutti i veicoli a motore ed i natanti che garantisce il conducente nonché, se persona diversa, il proprietario del mezzo contro il rischio di dover risarcire a terzi i danni provocati dalla circolazione del veicolo o del natante. Nell’assicurazione obbligatoria r.c. auto , a differenza di quanto avviene generalmente nelle assicurazioni della responsabilità civile, il danneggiato può rivolgersi direttamente all’assicuratore del responsabile per ottenere il risarcimento del danno (azione diretta).
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23. ASSICURAZIONE PLURIMA
Si ha assicurazione plurima o presso diversi assicuratori quando per lo stesso rischio (ad esempio: incendio), sullo stesso bene (ad esempio: abitazione) e per un comune periodo di tempo, l’assicurato stipula separatamente più contratti di assicurazione presso diversecontratti di assicurazione che sono volti a garantire l’assicurato contro i rischi cui sono esposti singoli beni del suo patrimonio (ad esempio, la casa o l’automobile), il patrimonio nel suo complesso o la sua stessa persona. Nel primo caso si parla di assicurazioni di cose (ad esempio, assicurazione furto, incendio, ecc.); nel secondo caso si parla di assicurazioni del patrimonio o di assicurazioni di spese (ad esempio, assicurazione della responsabilità civile); nel terzo caso si parla di assicurazioni contro i danni alla persona. Le assicurazioni contro i danni, ad eccezione di quelle contro i danni alla persona (assicurazione infortuni e invalidità da malattia), sono rette dal cosiddetto principio indennitario.
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24. ASSICURAZIONE TRASPORTI
Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a indennizzare l'assicurato per i danni che dovessero riguardare un particolare mezzo di trasporto (nave, aereo, treno) o le merci trasportate su di esso. Se la garanzia riguarda i danni ai corpi si parla di assicurazione di corpi; se essa riguarda i danni alla merce si parla di assicurazione delle merci trasportate. L'assicurazione trasporti copre anche le responsabilità connesse al trasporto: ad esempio, r.c. del vettore terrestre per danni alle merci trasportate su autocarro, r.c. veicoli marittimi, lacustri, fluviali (compresa la responsabilità del vettore).
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25. ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI
Le assicurazioni contro i danni comprendono tutti quei contratti di assicurazione che sono volti a garantire l'assicurato contro i rischi cui sono esposti singoli beni del suo patrimonio (ad esempio, la casa o l'automobile), il patrimonio nel suo complesso o la sua stessa persona. Nel primo caso si parla di assicurazioni di cose (ad esempio, assicurazione furto, incendio, ecc.); nel secondo caso si parla di assicurazioni del patrimonio o di assicurazioni di spese (ad esempio, assicurazione della responsabilità civile); nel terzo caso si parla di assicurazioni contro i danni alla persona. Le assicurazioni contro i danni, ad eccezione di quelle contro i danni alla apersona (assicurazione infortuni e invalidità da malattia), sono rette dal cosiddetto principio indennitario.
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26. ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI ALLA PERSONA
Contratti di assicurazione con i quali l’assicurato si tutela contro il rischio di danni alla propria persona. Rientrano in questa categoria l’assicurazione infortuni e l’assicurazione invalidità da malattia.
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27. ASSICURAZIONI DEL PATRIMONIO (O ASSICURAZIONI DI SPESE)
Contratti di assicurazione con i quali l’assicurato si tutela contro il rischio di una variazione negativa del suo patrimonio, considerato nel suo complesso, sia che essa derivi dal sorgere di un debito (assicurazione della responsabilità civile) sia che essa derivi da una spesa (ad esempio: spese legali, spese di cura).
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28. ASSICURAZIONI DI COSE
Contratti di assicurazione aventi per oggetto uno o più beni determinati del patrimonio dell’assicurato, il cui valore può essere esattamente calcolato.
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29. ASSICURAZIONI SULLA VITA
Le assicurazioni sulla vita comprendono tutti quei contratti di assicurazione che prevedono l’obbligo dell’assicuratore di versare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato (ad esempio, morte o sopravvivenza ad una certa data). Nell’ambito delle assicurazioni sulla vita si possono distinguere le seguenti tipologie: polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
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30. ATTESTATO DI RISCHIO
Nell’assicurazione obbligatoria rc auto è il documento consegnato all’assicurato alla scadenza del contratto di assicurazione. Esso contiene, tra l’altro, l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni, nonché, nel caso che si applichi la clausola bonus-malus, la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione e la classe di assegnazione in base all’ultima tariffa CIP approvata prima della liberalizzazione tariffaria del 1994.
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